Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”.

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.

In quest’ottica anche l’Assemblea regionale siciliana ha approvato, nel luglio 2018, la nuova legge sugli “interventi a sostegno dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”,a prima firma del presidente della commissione Salute, Margherita La Rocca Ruvolo.

Cosa prevede la legge

L’articolo uno della Legge Regionale 12 luglio 2018 numero 13,  ne stabilisce le finalità. In particolare nel primo comma riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, definiti disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la disprassia verbale, limitando l’utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e di linguaggio, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico, individuale e familiare della persona con DSA. “

Me è in particolare il comma due in cui la presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Il suo intento generale è prevenire la difficoltà, favorire l’apprendimento scolastico ed una istruzione adeguata fino ai gradi più alti degli studi, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti con DSA.

In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

  • a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito scolastico, lavorativo e sociale;
  • b) promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficoltà nell’ambito dei percorsi curriculari scolastici;
  • c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della scuola primaria), completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
  • d) ottenere l’accertamento e la relativa certificazione anche quando si tratta di soggetti che hanno superato l’età evolutiva;
  • e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psico-educativi e didattici idonei, che favoriscono l’apprendimento, agevolano l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;
  • f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA;
  • g) sensibilizzare e formare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, al fine di realizzare una produttiva rete di supporto intorno ai soggetti con DSA;
  • h) rendere facili nelle forme e produttive negli effetti la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie dei soggetti con DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l’arco di istruzione e formazione;
  • i) curare e sostenere la diffusione e l’uso di modi e tecniche che favoriscono l’apprendimento e facilitano l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del proprio stile di apprendimento;
  • l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui il soggetto con DSA presenta comorbidità con altre problematiche quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio socio-culturale o lo svantaggio linguistico.

Le iniziative di cui al comma 2, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell’associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati, anche gli enti locali partecipano all’attuazione delle iniziative di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

La legge in questione, quindi prevede una serie di interventi sia sul piano sociale sia su quello scolastico e fornisce, grazie ad un apposito capitolo di bilancio, risorse per la scuola e per le famiglie.

Si evidenziano inoltre, iniziative volte a promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce di alunni a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficoltà nell’ambito dei percorsi curriculari scolastici. Per ciò che riguarda le certificazioni, la legge intende ottenere accertamenti tempestivi (secondo, terzo anno della scuola primaria), completi (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretti nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche.

Sui concorsi pubblici regionali, la legge prevede e garantisce pari opportunità alle persone con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l’utilizzo di strumenti adeguati. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti partecipati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di ciò deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità nel bando di concorso.

Clicca qui per leggere il testo integrale della Legge Regionale 12 luglio 2018 n. 13 

 

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